L'art. 2 bis ripristina, con modifiche, il secondo comma dell'art. 86 del TULPS di cui al regio decreto n. 773/1931.
La norma, nuovamente in vigore prevede che: "Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma."
Ne deriva che le forze di polizia potranno effettuare le ordinarie attività di controllo nei locali dove avviene la somministrazione e contemporaneamente il questore avrà nuovamente la facoltà di emanare provvedimenti di sospensione o di chiusura dell'attività sussistendone i presupposti.
La legge 131 non menziona specifiche sanzioni derivanti dalla omessa comunicazione. Si ritiene,comunque, che possa trovare applicazione la sanzione da 516 a 3098 euro prevista dal vigente art. 17 bis del R.d. 773/31.