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SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE NELLE SEDI DEI CLUB INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
riportiamo, a seguire, il testo della Circolare n. 7/A – 2012 emessa dallo Studio Martinelli, consulente della FMI, riguardo l’argomento in oggetto.

Un’associazione sportiva dilettantistica che intende iniziare presso la propria sede sociale la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, pertanto, potrà farlo anche senza la necessità che ci sia l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, da parte del rappresentante legale della stessa, o del terzo al quale eventualmente viene affidata la gestione del punto di ristoro.

 

 

Permane però la differenza prevista dal DPR 235 citato, sulle modalità di concessione della licenza in quanto:

Se l’associazione è affiliata ad un ente o organizzazione con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, potrà limitarsi a presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria, una semplice Segnalazione certificata di Inizio attività (SCIA) e potrà immediatamente iniziare l’attività di somministrazione.

Le autorità competenti comunicheranno un eventuale diniego entro 60 gg. altrimenti l’attività potrà proseguire.

 

Se NON aderente ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, dovrà presentare al Comune, nel cui territorio si esercita l'attività, domanda di autorizzazione e dovrà attendere la concessione della stessa prima di poter intraprendere l’attività.

 

In ogni caso resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71.

 

 

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